La documentazione dell’intervento di restauro non è una scelta, ma un obbligo noto agli addetti ai lavori e sottolineato tanto nelle circolari ministeriali quanto nella normativa nazionale.

L’art. 8 della Carta Italiana del Restauro precisa che «ogni intervento deve essere preventivamente studiato e motivato per iscritto e del suo corso dovrà essere tenuto un giornale, al quale farà seguito una relazione finale, con la documentazione fotografica di prima, durante e dopo l’intervento. Verranno inoltre documentate tutte le ricerche e analisi eventualmente compiute col sussidio della fisica, la chimica, la microbiologia ed altre scienze».[1]

Nel campo legislativo viene esplicitata la necessità della predisposizione del consuntivo scientifico all’interno del Titolo V del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs 50/2016), nell’articolo dedicato al tema del collaudo e della verifica di conformità (art.102, di cui si riporta di seguito il comma 9). [2]

Al termine del lavoro sono redatti:
a) per i beni del patrimonio culturale un consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori o, nel caso di interventi su beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e a materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, da restauratori di beni culturali, ai sensi dalla normativa vigente, quale ultima fase del processo della conoscenza e del restauro e quale premessa per il futuro programma di intervento sul bene; i costi per la elaborazione del consuntivo scientifico sono previsti nel quadro economico dell’intervento;
b) l’aggiornamento del piano di manutenzione;
c) una relazione tecnico-scientifica redatta dai professionisti afferenti alle rispettive competenze, con l’esplicitazione dei risultati culturali e scientifici raggiunti.

Ancora di consuntivo scientifico si parla nel Titolo V del Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Decreto 22 agosto 2017, n. 154), più specificatamente nell’articolo 26, nei punti di seguito riportati.

Consuntivo scientifico e vigilanza sull’esecuzione dei lavori

1. Al termine del lavoro sono predisposti dal direttore dei lavori, i documenti previsti dall’articolo 102, comma 9, del Codice dei contratti pubblici contenenti la documentazione grafica e fotografica dello stato del manufatto prima, durante e dopo l’intervento nonché l’esito di tutte le ricerche ed analisi compiute e i problemi aperti per i futuri interventi.

2. La relazione e’ conservata presso la stazione appaltante ed e’ trasmessa in copia alla soprintendenza competente, anche a fini di monitoraggio dell’applicazione del presente regolamento.

In merito alle modalità di stesura della documentazione di restauro, all’interno del MIBACT si registra a fine 2011 una Circolare che  invitava le Soprintendenze territoriali ad attivare e a utilizzare regolarmente SICaR per la registrazione dei restauri in corso o in progettazione – anche  collegando alla corretta immissione dei dati la liquidazione degli stati di avanzamento – e le spronava a favorire l’acquisizione dentro SICaR sia dei restauri promossi e finanziati direttamente dal Ministero che di quelli finanziati da terzi su beni tutelati.[3]

[1] Ministero della Pubblica Istruzione, Carta Italiana del restauro, Circolare n. 117 del 6 aprile 1972.

[2] Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, «Codice dei contratti pubblici».

[3] Circolare n.31/2011 del 22/12/2011 della Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l’Architettura e l’Arte contemporanee, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, recante in oggetto: Progetto RE.ARTE (Restauri in Rete): diffusione e utilizzo del SW per il Restauro (SICaR).